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Il decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 830, e' ratificato con le modificazioni seguenti: Art. 14. - Il secondo comma e' sostituito dal seguente: "L'assunzione fino ad esaurimento dei candidati che si trovino nelle condizioni stabilite dal precedente comma nonche' dei candidati del concorso ordinario generale per titoli ed esami a posti di maestro elementare che si trovino nelle condizioni stabilite dall'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 aprile 1947, n. 373, ha luogo nel limite di un altro quinto dei posti vacanti all'inizio di ciascun anno scolastico". Art. 16. - E' sostituito dal seguente: "L'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1 aprile 1947, n. 373, e' abrogato per quanto riguarda i concorsi riservati ed ordinari a posti di maestro elementare, ad eccezione del concorso ordinario generale per titoli ed esami".

Testo in vigore dal 6 maggio 1950 al 16 dicembre 2010

urn:nir:stato:legge:1950-04-05;191~artunico · fonte del testo