Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 giugno 1950 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[1]Il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 926, e' ratificato con la seguente modificazione: Art. 2. - Il primo comma e' sostituito dal seguente: "Le misure del compenso unitario sono le seguenti:
[2]per gli ex impiegati di grado 3°............... L. 900 per gli ex impiegati di grado 40 e 50............. L. 800 per gli ex impiegati di grado 60............... L. 700 per gli ex impiegati di grado 70, 80, 90 e 100........ L. 600
Testo in vigore dal 5 giugno 1950 al 16 dicembre 2010
