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[1]Il decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 926, e' ratificato con la seguente modificazione: Art. 2. - Il primo comma e' sostituito dal seguente: "Le misure del compenso unitario sono le seguenti:

[2]per gli ex impiegati di grado 3°............... L. 900 per gli ex impiegati di grado 40 e 50............. L. 800 per gli ex impiegati di grado 60............... L. 700 per gli ex impiegati di grado 70, 80, 90 e 100........ L. 600

Testo in vigore dal 5 giugno 1950 al 16 dicembre 2010

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urn:nir:stato:legge:1950-05-09;279~art1 · fonte del testo