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Il Governo e' autorizzato a riunire in testo unico, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge di ratifica, le disposizioni relative alla costituzione ed al funzionamento dei Provveditorati alle opere pubbliche.

Testo in vigore dal 23 marzo 1951 al 16 dicembre 2010

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urn:nir:stato:legge:1951-02-03;165~art2 · fonte del testo