Articolo abrogato.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Articolo abrogato.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
2 versioni dal 1953
Confronto con la versione in vigore dal 6 febbraio 1953 al 22 dicembre 2008. 135 parole tolte.
tolto: Il decreto legislativo 19 luglio 1946, n. 39, e' ratificato con le seguenti modificazioni: Art. 3. - Al primo comma, dopo le parole: "E' istituito in Roma l'Ente autotrasporti merci, dotato di personalita' giuridica di diritto pubblico e sottoposto", sono soppresse le parole: "alla tutela ed". Art. 7. - Al primo comma, le parole: "Un apposito Comitato sovraintende alla gestione dell'Ente Detto Comitato e presieduto dal direttore generale M.C.T.C. ed e' costituito: ", sono sostituite dalle seguenti: "Un apposito Comitato provvede alla gestione dell'Ente. Detto Comitato e' costituito: dal presidente;". Art. 8. - E' aggiunto il seguente comma 1°)-bis: "Il presidente e' nominato con decreto del Presidente del Consiglio, su proposta del Ministro per i trasporti, ed ha la rappresentanza legale dell'Ente". All'ultimo comma sono soppresse le parole: "il quale ha la rappresentanza legale dell'Ente".
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1953-01-05;33~artunico · fonte del testo