Il decreto legislativo 2 agosto 1946, n. 258, e' ratificato con la seguente modificazione: Art. 5. - E' sostituito dal seguente: "L'autorizzazione per i matrimoni contratti dagli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa, nelle condizioni di cui al presente decreto, produce effetti economici dalla data di celebrazione dei matrimoni stessi".

Testo vigente dal 14 aprile 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-03-21;209~art1 · fonte del testo