Alla maggiore spesa di complessive lire 48.605.200 derivante dall'attuazione della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1952-53, verra' fatto fronte, per lire 3.100.000 con gli stanziamenti gia' iscritti sui capitoli 61 (lire 2.300.000) e 65 (lire 800.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio suddetto, e per lire 45.505.200 mediante riduzione per un equivalente importo dello stanziamento del capitolo 229 (lire 39.800.000) e del capitolo 174 (lire 5.705.200) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio medesimo. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 14 aprile 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-03-21;209~art2 · fonte del testo