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Il decreto legislativo 21 aprile 1948, n. 1372, e' ratificato con la seguente modificazione: Art. 10. - Il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Le disposizioni del presente decreto hanno efficacia fino al 31 dicembre 1952".

Testo in vigore dal 28 settembre 1951 al 22 dicembre 2008

urn:nir:stato:legge:1951-07-30;961~artunico · fonte del testo