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Il decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504, e' ratificato con le seguenti modificazioni: Art. 10. - Il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti: "Detta ricostruzione, che terra' conto dei servizi prestati nello stesso Ministero prima e dopo l'assunzione Dell'Azienda in parola, non considerandosi interruzione, ai soli fini della ricostruzione stessa, l'eventuale periodo intercorso fra la cessazione dal servizio statale in dipendenza della cessione dei telefoni all'industria privata e l'assunzione nella medesima Azienda, verra' deliberata dal Consiglio di amministrazione applicando, ove occorra, il criterio di cui all'art. 6, quarto comma, prima parte, del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301, su proposta della Commissione di cui all'art. 9 del presente decreto, con le norme e modalita' che saranno fissate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, nel quale decreto sara' fissato anche il termine per la presentazione delle domande da parte degli interessati. La ricostruzione sara' attuata fino alla data del decreto di determinazione delle norme e modalita' di cui al comma precedente ed avra' solo effetto giuridico per quanto si attiene al periodo anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Testo in vigore dal 12 maggio 1953 al 16 dicembre 2010
