Il decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 361, e' ratificato con la seguente modificazione: Art. 7. - E' sostituito dal seguente "Sono organi dell'Opera: il Consiglio di amministrazione, il Comitato esecutivo e il Collegio dei sindaci. Il Consiglio di amministrazione e' composto del presidente e di dieci membri fra i quali:

  • a)cinque pensionati designati dalle organizzazioni nazionali piu' rappresentative dei pensionati;
  • b)due funzionari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
  • c)due funzionari del Ministero del tesoro;
  • d)un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. Il Comitato esecutivo ha le funzioni attribuitegli dal Consiglio di amministrazione e si compone del presidente, di due consiglieri scelti dal Consiglio di amministrazione fra quelli designati dalle associazioni nazionali dei pensionati, e di uno dei consiglieri designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il Collegio dei sindaci e' costituito: da un pensionato designato dalla organizzazione nazionale piu' rappresentativa dei pensionati; da un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; da un funzionario del Ministero del tesoro e da un magistrato della Corte dei conti. Il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei sindaci sono nominati con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, e durano in carica tre anni".

Testo vigente dal 2 febbraio 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-01-05;29~artunico · fonte del testo