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[1]Il decreto legislativo 26 novembre 1947, n. 1510, e' ratificato, a norma dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, con la seguente modificazione:
[2]Art. 12. - Sono aggiunti i seguenti commi 2-bis e 2-ter: "Al personale proveniente dai ruoli del servizio permanente effettivo della disciolta Milizia nazionale della strada, di cui alla lettera b) degli articoli 5 e 6, l'anzianita' di grado, posseduta da ciascuno nei ruoli di provenienza, e' computabile ai fini dell'avanzamento. Gli appartenenti alla disciolta Milizia della strada che prestino servizio nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono tenuti a restituire, dopo la rivalutazione della loro carriera, in base ai servizi prestati nella Milizia predetta, l'indennita' di liquidazione da essi eventualmente percepita per effetto della soppressione della Milizia stessa, secondo le modalita' che saranno stabilite dal Ministero del tesoro, sentito il Ministero dell'interno".
Testo in vigore dal 30 novembre 1956 al 22 dicembre 2008
