Il decreto legislativo 27 marzo 1948, n. 267, e' ratificato con le modificazioni seguenti: Art. 2. - Aggiungere, dopo il primo comma, il seguente: "La stessa riduzione dei periodi di anzianita' di grado sara' applicata per le promozioni ai gradi superiori all'8° del ruolo di gruppo A e al 10° del ruolo di gruppo C, di cui all'anzidetta tabella, per i posti resisi disponibili posteriormente alla data di attuazione del decreto legislativo 27 marzo 1948, n. 267, e fino a due anni dalla sua entrata in vigore". Il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Le riduzioni di anzianita' di cui ai precedenti comma non si applicano al personale che abbia fruito di analogo beneficio in precedenti promozioni e di esse non si potra' fruire per conseguire piu' di una promozione". Art. 3. - Inserire, tra il terzo e il quarto, il seguente comma: "Per l'ammissione al concorso riservato di cui al presente articolo per la nomina nel ruolo del personale di gruppo A dell'Amministrazione centrale della pubblica istruzione, sono valide anche la laurea in materie letterarie e quelle in filosofia e pedagogia conseguite in una Facolta' di magistero". La tabella annessa, per la parte riguardante la carriera amministrativa (gruppo A), e' sostituita dalla seguente: Numero Grado Denominazione dei posti 4° - Direttori generali............................ 8 5° - Ispettori generali............................(a) 24 6° - Direttori capi divisione...................... 50 6° - Ispettori superiori...........................(b) 25 7° - Capi sezione..................................(b) 50 8° - Consiglieri................................... 65 9° - Primi segretari............................... 80 10° - Segretari.....................................| > 68 11° - Vice segretari................................| 370

  • a)Rimangono assorbiti i posti attualmente ricoperti in soprannumero.
  • b)Oltre quattro posti di grado 6° e cinque di grado 7° in soprannumero da riassorbire in ragione della meta' delle vacanze che si verificheranno nei rispettivi gradi a decorrere dal 1 gennaio 1951.

Testo vigente dal 21 giugno 1950

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1950-06-09;341~artunico · fonte del testo