Il decreto legislativo 31 dicembre 1947, n. 1517, e' ratificato senza modificazioni. Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 732, e' ratificato con le modificazioni seguenti: Art. 6. - Il primo comma e' sostituito dal seguente: "Nei primi due anni dalla data dell'entrata in vigore del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1517, i periodi di anzianita' di grado normalmente richiesti per l'avanzamento ai gradi superiori all'8° dei ruoli di gruppo A e B ed al 10° dei ruoli di gruppo C di cui alle tabelle annesse al decreto medesimo, sono ridotti di un anno e mezzo".

Testo vigente dal 12 maggio 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-04-05;205~art1 · fonte del testo