Una aliquota, pari al 10 per cento, dei posti che si rendessero complessivamente disponibili per effetto del primo incremento apportato alla dotazione dei ruoli ordinari previsti dal regolamento organico, potra' essere ricoperta dai dipendenti collocati nei corrispondenti gradi dei ruoli speciali ad estinzione.

Testo vigente dal 7 novembre 1957

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1957-10-27;1035~art4 · fonte del testo