Entro lo stesso termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Istituto e' autorizzato, con provvedimento del proprio Consiglio di amministrazione, a nominare vice-direttori generali, nel numero richiesto dalle esigenze di servizio, e ad adeguare alle proprie necessita', anche mediante la istituzione di "ruoli tecnici", la dotazione dei posti di ruolo, fissati dal regolamento organico, tenuto anche conto dei provvedimenti che saranno disposti in applicazione della presente legge. Per effetto di tale adeguamento i posti anzidetti dovranno essere incrementati per il personale amministrativo, di un'aliquota pari al 20 per cento della dotazione complessiva.

Testo vigente dal 7 novembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-10-27;1035~art9 · fonte del testo