Nei riguardi del personale dei ruoli ordinari e speciali, nonche' di quello trattenuto in servizio come avventizio ai sensi dell'art. 85 del regolamento organico, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbia compiuto il sessantesimo anno di eta', se maschile, o il cinquantacinquesimo anno di eta', se femminile, e che rassegni le dimissioni entro un anno dalla data medesima, l'anzianita' di servizio utile agli effetti del trattamento di quiescenza e di previdenza - approvato con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto in data 27 maggio 1953 - e' aumentata di tanti anni quanti ne mancano al raggiungimento, da parte degli interessati, dei limiti di eta' previsti dall'art. 64 del regolamento organico sopra citato. L'anzianita' minima di servizio utile ai fini del diritto a pensione in base alle norme vigenti presso lo Istituto, e' fissata, per il personale anzidetto, in venti anni. Al personale medesimo e' corrisposta, in aggiunta al trattamento di quiescenza e di previdenza, una somma pari a 12, 9, 6 e 3 mensilita' di retribuzione quiescibile, qualora alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia raggiunto, ma non ancora superato, rispettivamente, il sessantesimo, il sessantunesimo, il sessantaduesimo e il sessantatreesimo anno di eta', se maschile, o il cinquantacinquesimo, il cinquantaseiesimo, il cinquantasettesimo o il cinquantottesimo anno di eta', se femminile.

Testo vigente dal 7 novembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-10-27;1035~art6 · fonte del testo