E' demandato al Consiglio di amministrazione dell'Istituto di decidere, caso per caso, sulla accettazione delle dimissioni rassegnate dal personale ai sensi dei precedenti articoli 6 e 7. Gli oneri relativi alla differenza fra il trattamento previsto dagli articoli sopracitati e quello stabilito, in via normale, dal trattamento di quiescenza e previdenza del personale, sono a carico dell'Istituto.

Testo vigente dal 7 novembre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-10-27;1035~art8 · fonte del testo