E' demandato al Consiglio di amministrazione dell'Istituto di decidere, caso per caso, sulla accettazione delle dimissioni rassegnate dal personale ai sensi dei precedenti articoli 6 e 7. Gli oneri relativi alla differenza fra il trattamento previsto dagli articoli sopracitati e quello stabilito, in via normale, dal trattamento di quiescenza e previdenza del personale, sono a carico dell'Istituto.
Testo vigente dal 7 novembre 1957
