Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 dicembre 1952 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[1]Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 598, e' ratificato con le seguenti modificazioni:
[2]Art. 1. - Prima dell'ultimo comma e' aggiunto il seguente: "Se i Sottosegretari di Stato sono due entrambi fanno parte del Consiglio di amministrazione ed uno di essi, in caso di assenza del Ministro, lo sostituisce nella presidenza, secondo la delega del Ministro". Art. 2. - Il primo ed il secondo comma sono sostituiti dai seguenti: "I consiglieri di cui alle lettere b), c), d), e), ed f) dell'art. 1 sono designati dalle rispettive Amministrazioni scegliendoli tra i loro funzionari in servizio di grado non inferiore al quarto della gerarchia dello Stato. I consiglieri indicati alla lettera g) sono designati elettivamente uno per ciascuna delle categorie del personale ferroviario e precisamente: personale dirigente (gruppo A); personale degli uffici (gruppi B e C, personale d'ordine e subalterno); personale esecutivo. La elezione e' fatta distintamente per ciascuna categoria e ad essa partecipano soltanto gli appartenenti alla categoria stessa. Le modalita' per le suddette elezioni sono stabilite dal Ministro per i trasporti, sentite le organizzazioni sindacali del personale piu' rappresentative. I consiglieri di cui alla lettera h) sono scelti dal Ministro per i trasporti. L'ufficiale superiore aggregato e' designato dal Ministro per la difesa e nominato con decreto del Ministro per i trasporti". Art. 3. - Il terzo comma e' sostituito dal seguente: "I consiglieri di cui alle lettere b), c), d), e), f) e l'ufficiale superiore aggregato possono sempre essere confermati, quelli di cui alla lettera h) possono essere confermati soltanto per un, secondo triennio. I consiglieri rappresentanti del personale possono essere sempre rieletti. La conferma o la rielezione e' subordinata al possesso dei requisiti richiesti per la nomina, fatta eccezione per i consiglieri di cui alla lettera b), i quali, anche se avessero superati i limiti di eta' per il collocamento a riposo, potranno essere confermati, ma solo per un triennio". Art. 4. - Al secondo comma le parole "ha la preponderanza" sono sostituite con "prevale".
Testo in vigore dal 9 dicembre 1952 al 16 dicembre 2010
