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Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1173, e' ratificato con la seguente modificazione: Art. 8. - Il quarto comma e' sostituito dal seguente: "E', per altro, in facolta' del Ministro per le finanze di consentire, su richiesta delle ditte interessate, il pagamento della tassa in modo virtuale, mediante convenzione nei termini e con le modalita' che verranno indicate con apposito decreto dello stesso Ministro per le finanze".
Testo in vigore dal 30 marzo 1953 al 22 dicembre 2008
