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Il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1033, e' ratificato con la seguente modificazione: Art. 1. - E' sostituito dal seguente: "In deroga alle disposizioni vigenti, i professori universitari, gia' dispensati o comunque allontanati dal servizio in dipendenza di motivi politici o razziali, sono riassunti nei ruoli universitari, ai sensi dei decreti legislativi luogotenenziali 7 settembre 1944, nn. 255 e 264 (art. 5), del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e del regio decreto legislativo 27 maggio 1946, n. 535, anche se, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non siano in possesso del requisito della cittadinanza italiana, sempreche' nello Stato, la cui cittadinanza essi hanno assunto, i cittadini italiani siano ammessi all'insegnamento nelle Universita' e negli Istituti d'istruzione universitaria. "Alla riammissione in servizio di cui al presente articolo si procede entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, sempreche' gli interessati ne facciano richiesta, entro il detto termine, e sempreche' abbiano perduto il detto requisito della cittadinanza italiana anteriormente all'entrata in vigore del regio decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9. "Per la decorrenza degli effetti economici della riassunzione si applica il comma secondo dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 30 novembre 1945, n. 880".
Testo in vigore dal 18 febbraio 1950 al 22 dicembre 2008
