Il precedente articolo si applica alle proposte presentate entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 444.
Testo vigente dal 24 agosto 1951
Il precedente articolo si applica alle proposte presentate entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 444.
Testo vigente dal 24 agosto 1951
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1951-07-20;658~art2 · fonte del testo