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Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1251, e' ratificato con le seguenti modificazioni: Art. 1. - Il primo comma e' sostituito dal seguente: "I professori universitari, compiuto il 70° anno di eta', assumono la qualifica di professori fuori ruolo fino a tutto l'anno accademico durante il quale compiono il 75° anno. Le cattedre ed i relativi posti di ruolo sono considerati vacanti ai sensi e per gli effetti delle disposizioni vigenti; le facolta' provvederanno all'insegnamento nelle forme e con le modalita' stabilite dalle disposizioni medesime". Sono aggiunti infine i seguenti commi: "Nondimeno nella determinazione del numero di professori cui va riferita la maggioranza prevista dagli articoli 73 e 93 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore nonche' quella prevista per l'attribuzione dei posti di ruolo a materie d'insegnamento non si tiene conto dei professori fuori ruolo". "Il terzo comma dell'art. 110 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e' abrogato". Art. 1-bis (nuovo). - "A decorrere dall'anno accademico 1950-51 il limite di eta' di cui all'art. 112, comma sesto, del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, e' stabilito in anni 70". Art. 2. - E' sostituito dal seguente: "Il professore collocato fuori ruolo e' tenuto a svolgere attivita' scientifica e didattica secondo modalita' che saranno determinate con provvedimento del Ministro per la pubblica istruzione, su proposta delle competenti autorita' accademiche, avuto riguardo alle disponibilita' degli istituti e dei mezzi, e specialmente in relazione alle esigenze delle ricerchie sperimentali".

Testo in vigore dal 25 luglio 1950 al 16 dicembre 2010

urn:nir:stato:legge:1950-07-04;498~artunico · fonte del testo