All'art. 8 del decreto legislativo 9 novembre 1945, n. 788, e' aggiunto il seguente comma: "Il Comitato puo' demandare a un Sottocomitato la decisione dei ricorsi concernenti l'applicazione dei contributi e delle prestazioni della Cassa per l'integrazione dei guadagni ai lavoratori dell'industria, nonche' lo studio delle altre questioni che riterra' opportuno".

Testo vigente dal 10 luglio 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-05-21;498~art3 · fonte del testo