Il primo comma dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 agosto 1947, n. 869, come modificato dall'articolo 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464, e' sostituito dal seguente: "Sono escluse dall'applicazione delle norme sulla integrazione dei guadagni degli operai dell'industria: le imprese armatoriali di navigazione o ausiliarie dell'armamento, le imprese ferroviarie, tranviarie e di navigazione interna, nonche' le imprese esercenti autoservizi pubblici di linea tenute all'osservanza delle leggi 24 maggio 1952, n. 628 e 22 settembre 1960, n. 1054, o che comunque iscrivono il personale dipendente al Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto; le imprese di spettacoli; gli esercenti la piccola pesca e le imprese per la pesca industriale; le imprese artigiane ritenute tali agli effetti degli assegni familiari; le cooperative, i gruppi, le compagnie e carovane dei facchini, portabagagli, birocciai e simili; le imprese industriali degli enti pubblici, anche se municipalizzate, e dello Stato". Fino alla data di entrata in vigore della nuova aliquota contributiva dovuta alla Cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, dispone la corresponsione a favore della predetta gestione di un contributo a titolo di minori entrate valutato nel limite di 8 miliardi di lire in ragione d'anno.

Testo vigente dal 16 luglio 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-07-12;270~art4 · fonte su Normattiva