Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare e il Governo a dar piena ed intera esecuzione ai seguenti Accordi conclusi a Roma, tra l'Italia e la Francia, il 31 marzo 1948;
- a)Convenzione generale tendente a coordinare la applicazione ai cittadini dei due Paesi della legislazione francese sulla sicurezza sociale e della legislazione italiana sulle assicurazioni sociali e sulle prestazioni familiari;
- b)Protocollo generale tendente a coordinare l'applicazione ai cittadini dei due Paesi della legislazione francese sulla sicurezza sociale e della legislazione italiana sulle assicurazioni sociali e sulle prestazioni familiari;
- c)Protocollo speciale relativo all'assegno ai vecchi lavoratori salariati;
- d)Protocollo speciale relativo al coordinamento degli Accordi fra la Francia, l'Italia ed il Belgio.
Testo vigente dal 12 luglio 1949
