Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare e il Governo a dar piena ed intera esecuzione ai seguenti Accordi conclusi a Roma, tra l'Italia e la Francia, il 31 marzo 1948;

  • a)Convenzione generale tendente a coordinare la applicazione ai cittadini dei due Paesi della legislazione francese sulla sicurezza sociale e della legislazione italiana sulle assicurazioni sociali e sulle prestazioni familiari;
  • b)Protocollo generale tendente a coordinare l'applicazione ai cittadini dei due Paesi della legislazione francese sulla sicurezza sociale e della legislazione italiana sulle assicurazioni sociali e sulle prestazioni familiari;
  • c)Protocollo speciale relativo all'assegno ai vecchi lavoratori salariati;
  • d)Protocollo speciale relativo al coordinamento degli Accordi fra la Francia, l'Italia ed il Belgio.

Testo vigente dal 12 luglio 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-06-08;383~art1 · fonte del testo