Per essere ammessi agli esami dei concorsi, che saranno banditi dopo l'entrata in vigore della presente legge, per la nomina ad uditore militare (gruppo A) e ad alunno di cancelleria di tribunale militare (gruppo B), e' necessario aver raggiunto il grado di ufficiale di complemento o avere l'idoneita' fisica richiesta per la nomina ad ufficiale di complemento.

Testo vigente dal 14 aprile 1953

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urn:nir:stato:legge:1953-03-21;210~art2 · fonte del testo