Il testo dell'art. 184 del Codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Art. 184 (Nuove deduzioni e produzioni davanti all'istruttore). - Durante l'ulteriore corso del giudizio davanti al giudice istruttore, e finche' questi non abbia rimesso la causa al collegio, le parti, salvo applicazione, se del caso, delle disposizioni dell'art. 92 in ordine alle spese, possono modificare le domande, eccezioni e conclusioni precedentemente formulate, produrre nuovi documenti, chiedere nuovi mezzi di prova e proporre nuove eccezioni che non siano precluse da specifiche disposizioni di legge".

Testo vigente dal 16 agosto 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-07-14;581~art17 · fonte del testo