Il testo dell'art. 183 del Codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Art. 183 (Prima udienza di trattazione). - Nella prima udienza di trattazione le parti possono precisare e, quando occorre, modificare le domande, eccezioni e conclusioni formulate nell'atto di citazione e nella comparsa di risposta. "Il giudice richiede alle parti gli schiarimenti necessari e indica loro le questioni rilevabili d'ufficio, delle quali ritiene opportuna la trattazione".

Testo vigente dal 16 agosto 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-07-14;581~art16 · fonte del testo