Il testo dell'art. 278 del Codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "(Art. 278 (Condanna generica - Provvisionale). - Quando e' gia' accertata la sussistenza di un diritto, ma e' ancora controversa la quantita' della prestazione dovuta, il collegio, su istanza di parte, puo' limitarsi a pronunciare con sentenza la condanna generica alla prestazione, disponendo con ordinanza che il processo prosegua per la liquidazione. "In tal caso il collegio, con la stessa sentenza e sempre su istanza di parte, puo' altresi' condannare il debitore al pagamento di una provvisionale, nei limiti della quantita' per cui ritiene gia' raggiunta la prova".

Testo vigente dal 16 agosto 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-07-14;581~art22 · fonte del testo