Art. 32 — Ordinanze di estinzione e mancata comparizione all'udienza
Il testo degli articoli 308 e 309 del Codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Art. 308 (Comunicazione e impugnabilita' dell'ordinanza). - L'ordinanza che dichiara l'estinzione e' comunicata a cura del cancelliere se e' pronunciata fuori dell'udienza. Contro di essa e' ammesso reclamo nei modi di cui all'art. 178 commi terzo, quarto e quinto. Il collegio provvede in camera di consiglio con sentenza, se respinge il reclamo, e con ordinanza non impugnabile, se l'accoglie". Art. 309 (Mancata comparizione all'udienza). - Se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell'art. 181".
Testo vigente dal 16 agosto 1950
