Il testo dell'art. 294 del Codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Art. 294 (Rimessione in termini). - Il contumace che si costituisce puo' chiedere al giudice istruttore di essere ammesso a compiere attivita' che gli sarebbero precluse, se dimostra che la nullita' della citazione o della sua notificazione gli ha impedito di avere conoscenza del processo o che la costituzione e' stata impedita da causa a lui non imputabile. "Il giudice, se ritiene verosimili i fatti allegati, ammette, quando occorre, la prova dell'impedimento, e quindi provvede sulla rimessione in termini delle parti. "I provvedimenti previsti nel comma precedente sono pronunciati con ordinanza. "Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche se il contumace che si costituisce intende svolgere, senza il consenso delle altre parti, attivita' difensive che producono ritardo nella rimessione al collegio della causa che sia gia' matura per la decisione rispetto alle parti gia' costituite".

Testo vigente dal 16 agosto 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-07-14;581~art28 · fonte del testo