Il testo dell'art. 164 del Codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Art. 164 (Nullita' della citazione). - La citazione e' nulla se e' omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabiliti nei numeri 1, 2 e 3 dell'art. 163, o se e' stato assegnato un termine a comparire minore di quello stabilito dalla legge. La citazione e' altresi' nulla se manchi l'indicazione della data dell'udienza di comparizione davanti al giudice istruttore. La nullita' e' rilevata d'ufficio dal giudice, quando il convenuto non si e' costituito in giudizio. "La costituzione del convenuto sana ogni vizio della citazione, ma restano salvi i diritti anteriormente quesiti nei casi richiamati nel comma precedente".

Testo vigente dal 16 agosto 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-07-14;581~art9 · fonte del testo