Il testo degli articoli 313 e 317 del Codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Art. 313 (Contenuto della domanda). - La domanda, comunque proposta, deve contenere, oltre la indicazione del giudice e delle parti, l'esposizione dei fatti e l'indicazione dell'oggetto. "Tra il giorno della notificazione di cui all'articolo precedente e quello della comparizione debbono intercorrere almeno tre giorni, se la notificazione avviene nella circoscrizione territoriale del giudice adito. "Negli altri casi si applicano i termini di cui allo art. 13-bis, ridotti a meta'. Inoltre il pretore o il conciliatore puo' ulteriormente abbreviare fino alla meta' i termini cosi' ridotti, su istanza dell'attore stesa in calce alla citazione o proposta verbalmente nel caso di cui al secondo comma dell'articolo precedente. "Se la citazione indica un giorno in cui non si tiene udienza presso l'ufficio giudiziario o la sezione di esso al quale il capo ha destinato la causa, la comparizione deve avvenire all'udienza successiva". "Art. 317 (Poteri istruttori del giudice). - Il pretore o il conciliatore puo' disporre d'ufficio la prova testimoniale formulandone i capitoli, quando le parti nell'esposizione dei fatti si sono riferite a persone che appaiono in grado di conoscere la verita'. "Nel procedimento davanti al pretore e al conciliatore non si applicano le disposizioni dei commi secondo e seguenti dell'art. 178".

Testo vigente dal 16 agosto 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-07-14;581~art33 · fonte del testo