Il testo dell'art. 367 del Codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Art. 367 (Sospensione del processo di merito). - Una copia del ricorso per cassazione proposto a norma dell'art. 41, primo comma, e' depositata, dopo la notificazione alle altre parti, nella cancelleria del giudice davanti a cui pende la causa, il quale sospende il processo con ordinanza non impugnabile. "Se la corte di cassazione dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, le parti debbono riassumere il processo entro il termine perentorio di sei mesi dalla comunicazione della sentenza".

Testo vigente dal 16 agosto 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-07-14;581~art43 · fonte del testo