Art. 61 — Sospensione del processo di merito
Il primo comma dell'articolo 367 del codice di procedura civile e' sostituito dal seguente: "Una copia del ricorso per cassazione proposto a norma dell'articolo 41, primo comma, e' depositata, dopo la notificazione alle altre parti, nella cancelleria del giudice davanti a cui pende la causa, il quale sospende il processo non ritiene l'istanza manifestamente inammissibile o la contestazione della giurisdizione manifestamente infondata. Il giudice istruttore o il collegio provvede con ordinanza".
Testo vigente dal 1 dicembre 1990
