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Ratifica del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 94, concernente concessione ai partigiani combattenti di promozioni ed avanzamenti per merito di guerra e di trasferimenti per merito di guerra nella categoria degli ufficiali in servizio permanente effettivo, e dei sottufficiali in carriera continuativa

Art. unico

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Il decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 94, e' ratificato.

Testo in vigore dal 8 gennaio 1953 al 22 dicembre 2008

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versione dal 8 gennaio 1953versione dal 22 dicembre 2008
1953oggi
  1. 22 dicembre 2008 — oggiabrogatoper 18 anni
  2. 8 gennaio 1953 — 22 dicembre 2008testo originarioper 56 anni

urn:nir:stato:legge:1952-12-27;2524~artunico · fonte del testo

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  • Ratifica del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 94, concernente concessione ai partigiani combattenti di promozioni ed avanzamenti per merito di guerra e di trasferimenti per merito di guerra nella categoria degli ufficiali in servizio permanente effettivo, e dei sottufficiali in carriera continuativa
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