[1]TRADUZIONE NON UFFICIALE
[2]N.B. I testi facenti Fede sono unicamente quelli indicati nei protocolli, tra cui il testo in lingua francese.
[3]PROTOCOLLI di proroga della Convenzione sul commercio del grano e della Convenzione per l'aiuto alimentare costituenti l'Accordo internazionale sul grano del 1971
[4]PREAMBOLO
[5]I Governi partecipanti alla Conferenza per stabilire i testi dei Protocolli di proroga delle Convenzioni che costituiscono l'Accordo internazionale sul grano del 1971, Considerato che l'Accordo internazionale sul grano del 1949 e' stato riveduto, rinnovato o prorogato negli anni 1953, 1956, 1959, 1962, 1965, 1966, 1967, 1968 e 1971, Considerato che l'Accordo internazionale sul grano del 1971, costituito da due strumenti giuridici distinti, la Convenzione sul commercio del grano del 1971, e la Convenzione relativa all'aiuto alimentare del 1971 scade il 30 giugno 1974, Hanno deliberato i testi dei Protocolli di proroga della Convenzione sul commercio del grano e della Convenzione relativa all'aiuto alimentare del 1971.
[6]PROTOCOLLO DI PROROGA DELLA CONVENZIONE SUL COMMERCIO DEL GRANO DEL 1971
[7]I Governi parti al presente Protocollo, Considerato che la Convenzione sul commercio del grano del 1971 (denominata piu' avanti "la Convenzione") dell'Accordo internazionale sul grano del 1971 scade il 30 giugno 1974, Hanno convenuto quanto segue:
[8]ARTICOLO 1. (Proroga, scadenza e risoluzione della Convenzione).
[9]Con riserva delle disposizioni dell'articolo 2 del presente Protocollo, la Convenzione rimarra' in vigore tra le parti al presente Protocollo fino al 30 giugno 1975, essendo tuttavia inteso che, se un nuovo Accordo internazionale in materia di grano entra in vigore prima del 30 giugno 1975, il suddetto Protocollo rimarra' in vigore soltanto fino alla data di entrata in vigore del nuovo accordo.
Testo vigente dal 13 ottobre 1977
