[1]TRADUZIONE NON UFFICIALE
[2]N.B - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nei protocolli
[3]PROTOCOLLI CHE PROROGANO PER LA TERZA VOLTA LA CONVEZIONE SUL COMMERCIO DEL GRANO E LA CONVENZIONE RELATIVA ALL'AIUTO ALIMENTARE, COSTITUENTI L'ACCORDO INTERNAZIONALE SUL GRANO DEL 1971
[4]PREAMBOLO
[5]La Conferenza incaricata di stabilire i testi dei Protocolli che prorogano per la terza volta le Convenzioni che costituiscono l'Accordo internazionale sul grano del 1971, Considerando che l'Accordo internazionale sul grano del 1949 e' stato riveduto, rinnovato o prorogato nel 1953, 1956, 1959, 1962, 1965, 1966, 1967, 1968, 1971, 1974 e 1975, Considerando che l'Accordo internazionale sul grano del 1971, composto di due strumenti giuridici distinti, la Convenzione sul commercio del grano dei 1971, da un lato, e la Convenzione relativa all'aiuto alimentare del 1971, dall'altro, che sono stati tutti e due prorogati nuovamente con protocollo nel 1975, cessa di essere in vigore il 30 giugno 1976, Ha stabilito i testi dei Protocolli che prorogano per la terza volta la Convenzione sul commercio del grano del 1971 e la Convenzione relativa all'aiuto alimentare del 1971.
[6]PROTOCOLLO CHE PROROGA PER LA TERZA VOLTA LA CONVENZIONE SUL COMMERCIO DEL GRANO DEL 1971
[7]I Governi Parti del presente Protocollo, Considerando che la Convenzione sul commercio del grano del 1971 (denominata piu' avanti "la Convenzione") dell'Accordo internazionale sul grano del 1971, che e' stato prorogato nuovamente mediante protocollo nel 1975, cessa di essere in vigore il 30 giugno 1976, Hanno convenuto quanto segue:
[8]Articolo 1 Proroga, scadenza e risoluzione della Convenzione
[9]Con riserva delle disposizioni dell'articolo 2 del presente Protocollo, la Convenzione rimarra' in vigore tra le Parti del presente Protocollo sino al 30 giugno 1978 essendo tuttavia inteso che, se un nuovo accordo internazionale in materia di grano entra in vigore prima del 30 giugno 1978, il detto Protocollo restera' in vigore soltanto sino alla data di entrata in vigore del nuovo accordo.
Testo vigente dal 3 luglio 1978
