[1]ALLEGATO
[2]Articolo 1
[3]A meno che le Parti interessate non convengano altrimenti, la procedura di conciliazione viene stabilita in conformita' alle disposizioni del presente capitolo.
Testo vigente dal 13 maggio 1977
[1]ALLEGATO
[2]Articolo 1
[3]A meno che le Parti interessate non convengano altrimenti, la procedura di conciliazione viene stabilita in conformita' alle disposizioni del presente capitolo.
Testo vigente dal 13 maggio 1977
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che questa norma nomina.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1977-04-06;185~allegato-art1 · fonte su Normattiva