1 - a) A meno che non sia diversamente convenuto le spese per i Conciliatori e quelle per il procedimento saranno divise in quote eguali fra le Parti al procedimento.

  • b)quando la procedura di conciliazione e' stata iniziata, i Conciliatori avranno diritto a richiedere un anticipo o una garanzia per le spese di cui al comma precedente. 1 - Ciascuna delle Parti prende a suo carico tutte le spese da essa sostenute in relazione al procedimento, a meno che le Parti non convengano diversamente. 3 - In deroga alle norme dei par. (1) e (2) precedenti, i Conciliatori, ove abbiano unanimemente deciso che una parte ha intentato un'azione vessatoria o senza alcun serio fondamento, possono porre a carico di quella parte il pagamento parziale o totale delle spese sostenute dalle altre parti nel procedimento. Tale decisione sara' definitiva e vincolanta per tutte le parti.

Testo vigente dal 16 marzo 1989

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1989-02-15;92~art43 · fonte su Normattiva