I dati che, ai sensi dell'articolo 15 della convenzione del 18 dicembre 1971 di cui alla lettera c) dell'articolo 1 della presente legge ogni Stato contraente deve fornire al Fondo internazionale istituito dalla convenzione suddetta, sono comunicati all'amministratore del Fondo dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Testo vigente dal 13 maggio 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-04-06;185~approvazione-art4 · fonte su Normattiva