1. Ogni Stato contraente si accerta che ogni persona che riceve, sul suo territorio, idrocarburi soggetti a contributo in quantita' tali da essere tenuta a contribuire al Fondo, sia iscritta in un elenco redatto e tenuto aggiornato dall'Amministratore in conformita' delle disposizioni seguenti; 2. Ai fini previsti dal paragrafo 1, ogni Stato contraente comunica per iscritto all'Amministratore, alla data che sara' fissata nel regolamento interno, il nome e l'indirizzo di ogni persona che e' tenuta, per quanto riguarda tale Stato, a contribuire al Fondo conformemente all'articolo 10, unitamente alle indicazioni sui quantitativi di idrocarburi soggetti a contributo che sono stati ricevuti da queste persone nel corso del precedente anno solare. 3. L'elenco fa fede sino a prova contraria per stabilire quali siano, in un dato momento, le persone tenute, in base al paragrafo 1 dell'articolo 10, a contribuire al Fondo e per determinare, ove occorra, i quantitativi di idrocarburi in base ai quali viene fissato l'ammontare dei contributi di ciascuna di tali persone.
Testo vigente dal 13 maggio 1977
