1. Ogni Stato contraente si accerta che ogni persona che riceve, sul suo territorio, idrocarburi soggetti a contributo in quantita' tali da essere tenuta a contribuire al Fondo, sia iscritta in un elenco redatto e tenuto aggiornato dall'Amministratore in conformita' delle disposizioni seguenti; 2. Ai fini previsti dal paragrafo 1, ogni Stato contraente comunica per iscritto all'Amministratore, alla data che sara' fissata nel regolamento interno, il nome e l'indirizzo di ogni persona che e' tenuta, per quanto riguarda tale Stato, a contribuire al Fondo conformemente all'articolo 10, unitamente alle indicazioni sui quantitativi di idrocarburi soggetti a contributo che sono stati ricevuti da queste persone nel corso del precedente anno solare. 3. L'elenco fa fede sino a prova contraria per stabilire quali siano, in un dato momento, le persone tenute, in base al paragrafo 1 dell'articolo 10, a contribuire al Fondo e per determinare, ove occorra, i quantitativi di idrocarburi in base ai quali viene fissato l'ammontare dei contributi di ciascuna di tali persone.

Testo vigente dal 13 maggio 1977

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1977-04-06;185~art15 · fonte su Normattiva