Art. unico
Articolo abrogato.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Articolo abrogato.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
2 versioni dal 1953
Confronto con la versione in vigore dal 7 marzo 1953 al 22 dicembre 2008. 113 parole tolte.
tolto: I seguenti decreti legislativi sono ratificati, salvi gli effetti degli atti legislativi di modifica o di abrogazione dei decreti stessi: 12 marzo 1948, n. 289: Concessione di un contributo straordinario a favore dell'Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia (E.N.D.S.I.). 3 maggio 1948, n. 769: Norme riguardanti il pagamento delle pensioni statali gia' iscritte presso gli uffici del Tesoro dei Governatorati dell'Africa orientale italiana, delle province libiche, dell'Egeo, delle province di confine i cui territori sono stati sottoposti ad altra sovranita'. 7 maggio 1948, n. 1002: Autorizzazione all'Amministrazione dello Stato a sottoscrivere nuove azioni della Societa' per azioni mineraria "Monte Amiata" fino all'importo di lire cinquantuno milioni.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1953-02-10;69~artunico · fonte del testo