Il Ministro per il tesoro 6. autorizzato ad adottare i provvedimenti di carattere finanziario richiesti dall'applicazione degli Accordi di cui all'art. 1, e ad apportare le variazioni di bilancio all'uopo necessarie.
Testo vigente dal 21 agosto 1948
Il Ministro per il tesoro 6. autorizzato ad adottare i provvedimenti di carattere finanziario richiesti dall'applicazione degli Accordi di cui all'art. 1, e ad apportare le variazioni di bilancio all'uopo necessarie.
Testo vigente dal 21 agosto 1948
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1948-08-04;1107~art2 · fonte del testo