Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1948-49 e' autorizzato uno stanziamento della somma di 40 milioni da porsi a disposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per spese dipendenti da studi ed indagini relative all'applicazione degli accordi di cui all'art. 1 della presente legge. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
Testo vigente dal 21 agosto 1948
