Provvidenze a favore dell'industria cantieristica navale

Art. 28 — Durata della legge e stanziamenti

[1]La presente legge ha effetto dal 1 gennaio 1967 al 31 dicembre 1971. Per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge in relazione ai precedenti articoli 1, 9, 10, 11, 19, 22 e per spese di studi, ricerca e accertamenti nel campo delle costruzioni navali e' autorizzata la spesa complessiva di lire 89.625.000.000 cosi' ripartita in milioni di lire:

[2]TABELLA

[3]----> Parte di provvedimento in formato grafico <----

[4]Sulla quota dello stanziamento annuale di cui alla colonna B il 7 per cento puo' essere riservato alla concessione del contributo integrativo per nuove costruzioni navali di stazza lorda non superiore a 3.000 tonnellate e il 10 per cento per contributi a lavori diversi dalle nuove costruzioni. Con la legge di approvazione del bilancio dello Stato puo' essere modificato il riparto delle somme previste al secondo comma del presente articolo ed eventualmente possono essere integrate le somme medesime. Le somme non impegnate in un esercizio finanziario sono portate in aumento dello stanziamento dell'esercizio successivo. Il Ministro per la marina mercantile e' autorizzato ad assumere impegni anche negli esercizi finanziari successivi alla scadenza della validita' della presente legge fino all'esaurimento degli stanziamenti complessivi; per lavori diversi dalle nuove costruzioni navali l'autorizzazione e' limitata ai contributi relativi ai lavori iniziati prima di detta scadenza. Con appositi articoli della legge di approvazione del bilancio dello Stato sara' autorizzato annualmente l'onere concernente gli apprestamenti difensivi sulle navi ai sensi dell'articolo 8 del regio decreto-legge 19 settembre 1935, n. 1836, convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 147, modificato dalla legge 3 dicembre 1962, n. 1689. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 10.000 milioni per l'anno finanziario 1967 e in lire 12.025 milioni per l'anno finanziario 1968, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti, rispettivamente, iscritti al capitolo n. 5.381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi, destinati al finanziamento degli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 2 febbraio 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-01-04;19~art28 · fonte su Normattiva