[1]Cooperazione tra imprese

[2]1. Le Parti, tenendo conto delle rispettive politiche e dei rispettivi obiettivi economici, convengono di promuovere la cooperazione in materia di politica industriale in tutti i settori ritenuti opportuni, in particolare allo scopo di migliorare la competitivita' delle piccole e medie imprese (PMI), tra l'altro mediante:

  • a)scambi d'informazioni e di esperienze sulla realizzazione di un contesto favorevole al miglioramento della competitivita' delle PMI e sulle procedure per la loro creazione;
  • b)la promozione di contatti tra operatori economici, l'incentivazione di coinvestimenti e la costituzione di joint ventures e di reti d'informazione, in particolare attraverso i programmi esistenti;
  • c)la facilitazione dell'accesso ai finanziamenti e ai mercati, la fornitura di informazioni e la promozione dell'innovazione;
  • d)l'agevolazione delle attivita' avviate dalle PMI di entrambe le Parti;
  • e)la promozione della responsabilita' e rendicontazione sociale delle imprese e di pratiche commerciali responsabili, inclusi il consumo e la produzione sostenibili. 2. Le Parti agevolano le pertinenti attivita' di cooperazione avviate dal settore privato di entrambe.

Testo vigente dal 11 gennaio 2013

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urn:nir:stato:legge:2012-11-30;240~art11 · fonte su Normattiva