[1]Armi leggere e di piccolo calibro

[2]1. Le Parti riconoscono che la fabbricazione, il trasferimento e la circolazione illegali di armi leggere e di piccolo calibro e relative munizioni nonche' la loro eccessiva accumulazione, le carenze nella gestione, depositi non sufficientemente sicuri e la diffusione incontrollata continuano a rappresentare una grave minaccia per la pace e la sicurezza internazionali. 2. Le Parti convengono di attuare i rispettivi impegni in materia di contrasto al commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro e relative munizioni nell'ambito degli strumenti internazionali, tra cui il programma d'azione dell'ONU volto a prevenire, combattere e sradicare il commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro in tutti i suoi aspetti e lo strumento internazionale volto a consentire agli Stati d'identificare e rintracciare, in modo tempestivo e affidabile, armi leggere e di piccolo calibro (ITI), nonche' gli obblighi che derivano loro dalle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. 3. Le Parti s'impegnano a cooperare e ad assicurare il coordinamento, la complementarita' e la sinergia delle loro azioni di contrasto al commercio illegale di armi leggere e di piccolo calibro e relative munizioni a livello mondiale, regionale, subregionale e nazionale.

Testo vigente dal 11 gennaio 2013

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urn:nir:stato:legge:2012-11-30;240~art5 · fonte su Normattiva