[1]1. La presente Convenzione rimarra' in vigore sino alla denuncia da parte di uno degli Stati contraenti. Ciascuno Stato contraente potra', mediante preavviso minimo di sei mesi notificato attraverso le vie diplomatiche, denunciarla entro la fine di un anno civile, a decorrere dal quinto anno successivo a quello dell'entrata in vigore. 2. In questo caso, la Convenzione cessera' di applicarsi:

  • a)con riferimento alle imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte, alle somme attribuite o messe in pagamento al piu' tardi il 31 dicembre dell'anno nel quale e' stata notificata la denuncia;
  • b)con riferimento alla altre imposte sul reddito, alle imposte relative ai periodi di imposta che terminano al piu' tardi il 31 dicembre dello stesso anno.

[2]In fede di che i plenipotenziari dei due Stati hanno firmato la presente Convenzione. Fatta a Maputo, il 14 dicembre 1998, in duplice esemplare, nelle lingue italiana, francese e portoghese, i tre testi facenti egualmente fede. In caso di contestazione prevarra' il testo francese.

[3]PER IL GOVERNO DELLA PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA REPUBBLICA DEL MOZAMBICO

[4]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 21 maggio 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-04-23;110~convenzione-art30 · fonte su Normattiva