[1]in Vigore

[2]1. La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma non appena possibile. 2. La Convenzione entrera' in vigore il trentesimo giorno successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno:

  • a)alle imposte prelevate alla fonte sui redditi attribuiti o messi in pagamento a decorrere dal 1 gennaio dell'anno civile successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica;
  • b)alle altre imposte prelevate sui redditi di periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al, 1 gennaio dell'anno civile successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica.

Testo vigente dal 21 maggio 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-04-23;110~convenzione-art29 · fonte su Normattiva