[1]in Vigore
[2]1. La presente Convenzione sara' ratificata e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma non appena possibile. 2. La Convenzione entrera' in vigore il trentesimo giorno successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica e le sue disposizioni si applicheranno:
- a)alle imposte prelevate alla fonte sui redditi attribuiti o messi in pagamento a decorrere dal 1 gennaio dell'anno civile successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica;
- b)alle altre imposte prelevate sui redditi di periodi d'imposta che iniziano il, o successivamente al, 1 gennaio dell'anno civile successivo a quello dello scambio degli strumenti di ratifica.
Testo vigente dal 21 maggio 2003
