[1]AGENTI DIPLOMATICI E FUNZIONARI CONSOLARI
[2]Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano i privilegi fiscali di cui beneficiano gli agenti diplomatici o i funzionari consolari in virtu' delle regole generali del diritto internazionale o delle disposizioni di accordi particolari.
Testo vigente dal 28 luglio 2010
